Art. 18. Ai fini dell'autorizzazione prescritta dall'art. 9 della legge, il legale rappresentante dell'istituto o dell'ente deve avanzare domanda all'Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re della Corte d'appello, corredandola dei documenti necessari. L'Ufficio suddetto, raccolte le informazioni e notizie che ritenga opportune per completare l'istruttoria della domanda, e sentita l'Autorita' ecclesiastica, trasmette gli atti al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, manifestando il proprio parere. Deve essere sempre sentito anche l'avviso del Regio prefetto della Provincia, in cui l'istituto o l'ente ha sede. Se l'istituto o l'ente non abbia ancora ottenuto il riconoscimento agli effetti civili, la domanda per accettare puo' essere presentata anche dall'Ufficio per gli affari di culto.