(Regolamento-art. 18)
 
                              Art. 18. 
 
  Ai fini dell'autorizzazione prescritta dall'art. 9 della legge,  il
legale rappresentante dell'istituto o dell'ente deve avanzare domanda
all'Ufficio per gli affari di culto presso la Procura generale del Re
della Corte d'appello, corredandola dei documenti necessari. 
 
  L'Ufficio suddetto, raccolte le informazioni e notizie che  ritenga
opportune per  completare  l'istruttoria  della  domanda,  e  sentita
l'Autorita' ecclesiastica, trasmette gli  atti  al  Ministro  per  la
giustizia e gli affari di culto, manifestando il proprio parere. 
 
  Deve essere sempre sentito anche l'avviso del Regio prefetto  della
Provincia, in cui l'istituto o l'ente ha sede. 
 
  Se l'istituto o l'ente non abbia ancora ottenuto il  riconoscimento
agli effetti civili, la domanda per accettare puo' essere  presentata
anche dall'Ufficio per gli affari di culto.