(Regolamento-art. 19)
 
                              Art. 19. 
 
  Il Ministro per la giustizia e gli affari di  culto,  quando  creda
che la domanda per l'acquisto debba  essere  in  tutto  od  in  parte
respinta, sente il parere del Consiglio di Stato, prima di promuovere
il decreto Reale.