(Regolamento-art. 21)
 
                              Art. 21. 
 
  I notari ed altri pubblici ufficiali che abbiano notizia di  alcuna
delle disposizioni contemplate nell'art. 9 della legge  a  favore  di
istituti ecclesiastici o di enti di culto di qualsiasi natura,  ed  i
procuratori del  registro,  ai  quali  sia  fatta  denunzia  di  atti
contenenti qualche liberalita' a favore degli enti medesimi,  devono,
entro trenta  giorni  dalla  seguita  apertura  e  pubblicazione  del
testamento o dall'avvenuta denunzia, darne avviso  al  rappresentante
dell'ente; o, se questo ancora non esiste legalmente, all'Ufficio per
gli affari di culto ed all'Ordinario diocesano.