Art. 21. I notari ed altri pubblici ufficiali che abbiano notizia di alcuna delle disposizioni contemplate nell'art. 9 della legge a favore di istituti ecclesiastici o di enti di culto di qualsiasi natura, ed i procuratori del registro, ai quali sia fatta denunzia di atti contenenti qualche liberalita' a favore degli enti medesimi, devono, entro trenta giorni dalla seguita apertura e pubblicazione del testamento o dall'avvenuta denunzia, darne avviso al rappresentante dell'ente; o, se questo ancora non esiste legalmente, all'Ufficio per gli affari di culto ed all'Ordinario diocesano.