(Regolamento-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
  Non e' necessaria l'autorizzazione per l'acquisto dei  beni  di  un
debitore, fatto dall'ente in seguito ad aggiudicazione o subasta. 
 
  Tuttavia il seguito  acquisto  deve,  a  cura  di  chi  rappresenta
l'ente, essere notificato entro il termine di un mese all'Ufficio per
gli affari di culto.