Art. 23. Per ottenere l'autorizzazione governativa, di cui all'art. 12 della legge, il rappresentante dell'ente deve trasmettere la domanda, corredata del parere dell'Autorita' ecclesiastica e di tutti gli altri documenti giustificativi, all'Ufficio per gli affari di culto. L'Ufficio suddetto, completata, ove occorra, l'istruttoria, invia tutti gli atti con il proprio parere motivato al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, eccettuati i casi previsti nell'art. 25.