(Regolamento-art. 23)
 
                              Art. 23. 
 
  Per ottenere l'autorizzazione governativa, di cui all'art. 12 della
legge, il  rappresentante  dell'ente  deve  trasmettere  la  domanda,
corredata del parere dell'Autorita'  ecclesiastica  e  di  tutti  gli
altri documenti giustificativi, all'Ufficio per gli affari di culto. 
 
  L'Ufficio suddetto, completata, ove occorra,  l'istruttoria,  invia
tutti gli atti con il proprio parere  motivato  al  Ministro  per  la
giustizia e gli affari di culto, eccettuati i casi previsti nell'art.
25.