Art. 25. Spetta all'Ufficio per gli affari di culto di provvedere in ordine alle domande per l'autorizzazione alla vendita di beni mobili ed immobili, previo esperimento dell'asta pubblica, per un valore non eccedente le L. 100,000, e per l'autorizzazione, entro i limiti della somma sopra designata, a compiere tutti gli altri atti e contratti indicati nell'art. 13 della legge. Lo stesso Ufficio, nei casi di urgenza o di evidente utilita', puo' autorizzare la alienazione di beni mobili od immobili a licitazione o a trattativa privata, purche' il valore capitale non ecceda le L. 20,000. Il provvedimento e' notificato con lettera raccomandata a chi ha avanzato la domanda.