(Regolamento-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
  Spetta all'Ufficio per gli affari di culto di provvedere in  ordine
alle domande per l'autorizzazione alla  vendita  di  beni  mobili  ed
immobili, previo esperimento dell'asta pubblica, per  un  valore  non
eccedente le L. 100,000, e per l'autorizzazione, entro i limiti della
somma sopra designata, a compiere tutti gli altri  atti  e  contratti
indicati nell'art. 13 della legge. 
 
  Lo stesso Ufficio, nei casi di urgenza o di evidente utilita', puo'
autorizzare la alienazione di beni mobili od immobili a licitazione o
a trattativa privata, purche' il valore capitale  non  ecceda  le  L.
20,000. 
 
  Il provvedimento e' notificato con lettera raccomandata  a  chi  ha
avanzato la domanda.