(Regolamento-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
  Per la vendita ai pubblici  incanti  di  beni  mobili  od  immobili
debbono  osservarsi  le  formalita'  prescritte  dal  regolamento  di
contabilita' generale dello  Stato,  salve  le  speciali  deroghe  da
stabilirsi nei singoli decreti di autorizzazione.