(Regolamento-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
  Entro  trenta  giorni  dalla  ricevuta  notificazione   a   termini
dell'art. 25, e' data facolta' agli interessati di  produrre  ricorso
al Ministro per  la  giustizia  e  gli  affari  di  culto  avverso  i
provvedimenti degli Uffici per gli affari di culto.