Art. 29. Gli atti e contratti indicati nell'art. 13 della legge, prima della esecuzione, debbono essere trasmessi all'Ufficio per gli affari di culto per l'approvazione. Per gravi motivi di interesse pubblico o dell'ente, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto puo', con proprio decreto, sentito l'Ordinario diocesano, negare l'approvazione ai detti atti e contratti, quantunque riconosciuti regolari.