(Regolamento-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
  Gli atti e contratti indicati nell'art. 13 della legge, prima della
esecuzione, debbono essere trasmessi all'Ufficio per  gli  affari  di
culto per l'approvazione. 
 
  Per gravi motivi di interesse pubblico o dell'ente, il Ministro per
la giustizia e gli affari di culto puo', con proprio decreto, sentito
l'Ordinario  diocesano,  negare  l'approvazione  ai  detti   atti   e
contratti, quantunque riconosciuti regolari.