Art. 3. La comunicazione della nomina degli ecclesiastici investiti di benefici aventi cura d'anime e dei loro coadiutori cum jure successionis e' fatta per iscritto con lettera raccomandata dagli Ordinari diocesani al Procuratore generale del Re presso la Corte d'appello. Il Procuratore generale del Re, appena pervenutagli la comunicazione, ne da' avviso con lettera raccomandata all'Ordinario diocesano, indicando il giorno della ricevuta comunicazione. Il termine di trenta giorni fissato perche' la nomina abbia corso, decorre dal giorno successivo a quello in cui il Procuratore generale ha ricevuto la comunicazione della nomina. Entro tale termine devono pervenire all'Ordinario diocesano le eventuali osservazioni del Procuratore generale del Re. Se l'ultimo giorno del termine e' festivo, il termine medesimo s'intende prorogato al primo giorno seguente non festivo.