(Regolamento-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
  La comunicazione della  nomina  degli  ecclesiastici  investiti  di
benefici  aventi  cura  d'anime  e  dei  loro  coadiutori  cum   jure
successionis e' fatta per iscritto  con  lettera  raccomandata  dagli
Ordinari diocesani al Procuratore generale del  Re  presso  la  Corte
d'appello. 
 
  Il  Procuratore   generale   del   Re,   appena   pervenutagli   la
comunicazione, ne da' avviso con lettera  raccomandata  all'Ordinario
diocesano, indicando il giorno della ricevuta comunicazione. 
 
  Il termine di trenta giorni fissato perche' la nomina abbia  corso,
decorre dal giorno successivo a quello in cui il Procuratore generale
ha ricevuto la comunicazione della nomina. 
 
  Entro tale termine  devono  pervenire  all'Ordinario  diocesano  le
eventuali osservazioni del Procuratore generale del Re.  Se  l'ultimo
giorno  del  termine  e'  festivo,  il  termine  medesimo   s'intende
prorogato al primo giorno seguente non festivo.