(Regolamento-art. 31)
 
                              Art. 31. 
 
  La vacanza, per qualsiasi causa, di un beneficio  ecclesiastico  e'
dall'Ordinario diocesano comunicata, entro otto  giorni,  all'Ufficio
per gli affari di culto. 
 
  Uguale notizia al medesimo Ufficio deve dare il podesta' del Comune
in cui ha sede il beneficio, non  appena  venga  a  conoscenza  della
vacanza. 
 
  L'Ufficio per  gli  affari  di  culto  prende  subito  gli  accordi
necessari con l'Autorita' ecclesiastica per assistere alle operazioni
di consegna dei beni beneficiari.