Art. 31. La vacanza, per qualsiasi causa, di un beneficio ecclesiastico e' dall'Ordinario diocesano comunicata, entro otto giorni, all'Ufficio per gli affari di culto. Uguale notizia al medesimo Ufficio deve dare il podesta' del Comune in cui ha sede il beneficio, non appena venga a conoscenza della vacanza. L'Ufficio per gli affari di culto prende subito gli accordi necessari con l'Autorita' ecclesiastica per assistere alle operazioni di consegna dei beni beneficiari.