Art. 32. La presa di possesso delle temporalita' da parte dell'Autorita' ecclesiastica avviene con la presenza di un funzionario delegato dall'Ufficio per gli affari di culto. In casi eccezionali la delega puo' essere data al cancelliere della pretura territorialmente competente o al segretario del Comune del luogo ove ha sede il beneficio. Deve compilarsi in contradittorio degli aventi diritto regolare processo verbale, dal quale risultino il particolareggiato elenco dei beni e lo stato, accertato, ove occorra, anche con perizia, in cui essi si trovano, nonche' l'elenco degli arredi sacri, delle suppellettili e delle scritture. Ove si trovino oggetti d'arte, carte o libri di valore storico od artistico, se ne compila uno speciale elenco da trasmettersi in copia al Ministero della educazione nazionale agli effetti delle leggi concernenti le norme per l'inalienabilita' delle antichita' e delle belle arti. Se risultino danni, l'Ufficio suddetto coadiuva l'Autorita' ecclesiastica per ottenerne dai responsabili la riparazione in un congruo termine, ovvero il pagamento dell'importo e per promuovere, ove del caso, l'azione giudiziaria. Il processo verbale e' redatto in triplice esemplare, uno dei quali e' conservato presso l'Ufficio per gli affari di culto.