(Regolamento-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
  La presa di possesso delle  temporalita'  da  parte  dell'Autorita'
ecclesiastica avviene con la  presenza  di  un  funzionario  delegato
dall'Ufficio per gli affari di culto. 
 
  In casi eccezionali la delega puo' essere data al cancelliere della
pretura territorialmente competente o al segretario  del  Comune  del
luogo ove ha sede il beneficio. 
 
  Deve compilarsi in contradittorio  degli  aventi  diritto  regolare
processo verbale, dal quale risultino il particolareggiato elenco dei
beni e lo stato, accertato, ove occorra, anche con  perizia,  in  cui
essi  si  trovano,  nonche'  l'elenco  degli  arredi   sacri,   delle
suppellettili e delle scritture. 
 
  Ove si trovino oggetti d'arte, carte o libri di valore  storico  od
artistico, se ne compila uno speciale elenco da trasmettersi in copia
al Ministero della educazione  nazionale  agli  effetti  delle  leggi
concernenti le norme per l'inalienabilita' delle antichita'  e  delle
belle arti. 
 
  Se  risultino  danni,  l'Ufficio  suddetto   coadiuva   l'Autorita'
ecclesiastica per ottenerne dai responsabili  la  riparazione  in  un
congruo termine, ovvero il pagamento dell'importo e  per  promuovere,
ove del caso, l'azione giudiziaria. 
 
  Il processo verbale e' redatto in triplice esemplare, uno dei quali
e' conservato presso l'Ufficio per gli affari di culto.