Art. 33. I Consigli d'amministrazione di cui all'art. 29, lettera a) capoverso, del Concordato, o Fabbricerie sono composti di non meno di tre e di non piu' di sette membri effettivi, e di due membri supplenti. Il numero dei componenti ogni Fabbriceria e' determinato con decreto Reale, d'intesa con l'Autorita' ecclesiastica.