(Regolamento-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
  I  Consigli  d'amministrazione  di  cui  all'art.  29,  lettera  a)
capoverso, del Concordato, o Fabbricerie sono composti di non meno di
tre e di non  piu'  di  sette  membri  effettivi,  e  di  due  membri
supplenti. 
 
  Il numero  dei  componenti  ogni  Fabbriceria  e'  determinato  con
decreto Reale, d'intesa con l'Autorita' ecclesiastica.