(Regolamento-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
  Le Fabbricerie sono  rette  da  propri  regolamenti  approvati  con
decreti Reali, intesa l'Autorita' ecclesiastica. 
 
  In mancanza di regolamenti propri le Fabbricerie sono  rette  dalle
norme contenute negli articoli seguenti. 
 
  I regolamenti o statuti ora  vigenti  per  le  singole  Fabbricerie
devono, ove occorra, essere riveduti affinche' siano messi in armonia
con le direttive concordatarie.