Art. 34. Le Fabbricerie sono rette da propri regolamenti approvati con decreti Reali, intesa l'Autorita' ecclesiastica. In mancanza di regolamenti propri le Fabbricerie sono rette dalle norme contenute negli articoli seguenti. I regolamenti o statuti ora vigenti per le singole Fabbricerie devono, ove occorra, essere riveduti affinche' siano messi in armonia con le direttive concordatarie.