(Regolamento-art. 35)
 
                              Art. 35. 
 
  Fa parte di diritto della  Fabbriceria  l'Ordinario  diocesano,  il
parroco, od il rettore della chiesa, od un loro delegato, secondo che
si  tratti  di  Fabbriceria  di  chiesa  cattedrale,  parrocchiale  o
semplice. 
 
  Gli altri membri sono scelti fra  le  persone  pie  e  probe  della
rispettiva parrocchia, o del Comune o frazione  del  Comune,  e  sono
nominati, d'intesa con l'Autorita'  ecclesiastica,  con  decreto  del
Ministro per la giustizia e  gli  affari  di  culto,  per  le  chiese
cattedrali e per quelle che siano dichiarate  monumento  nazionale  o
abbiano una particolare importanza storica od artistica: dagli Uffici
per gli affari di culto, per le altre. 
 
  I membri effettivi durano in  carica  tre  anni  e  possono  essere
confermati.