Art. 35. Fa parte di diritto della Fabbriceria l'Ordinario diocesano, il parroco, od il rettore della chiesa, od un loro delegato, secondo che si tratti di Fabbriceria di chiesa cattedrale, parrocchiale o semplice. Gli altri membri sono scelti fra le persone pie e probe della rispettiva parrocchia, o del Comune o frazione del Comune, e sono nominati, d'intesa con l'Autorita' ecclesiastica, con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, per le chiese cattedrali e per quelle che siano dichiarate monumento nazionale o abbiano una particolare importanza storica od artistica: dagli Uffici per gli affari di culto, per le altre. I membri effettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati.