Art. 39. Spetta alla Fabbriceria provvedere: a) alla tutela dei diritti relativi ai beni patrimoniali e avventizi della chiesa; b) alle spese di conservazione, manutenzione, decorazione, abbellimento, restauro della chiesa; c) alle spese di ufficiatura e di culto, al rifornimento degli arredi sacri, delle suppellettili e di quant'altro e' necessario al culto; d) a tutte quelle altre spese alle quali sia eventualmente tenuta secondo i regolamenti e le consuetudini, cosi' per la casa canonica e gli edifici annessi, come per altri fini.