(Regolamento-art. 39)
 
                              Art. 39. 
 
  Spetta alla Fabbriceria provvedere: 
 
    a) alla tutela  dei  diritti  relativi  ai  beni  patrimoniali  e
avventizi della chiesa; 
 
    b)  alle  spese  di  conservazione,  manutenzione,   decorazione,
abbellimento, restauro della chiesa; 
 
    c) alle spese di ufficiatura e di culto,  al  rifornimento  degli
arredi sacri, delle suppellettili e di quant'altro e'  necessario  al
culto; 
 
    d) a tutte quelle altre spese alle quali sia eventualmente tenuta
secondo i regolamenti e le consuetudini, cosi' per la casa canonica e
gli edifici annessi, come per altri fini.