(Regolamento-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
  Il Procuratore generale del  Re  comunica  all'Ordinario  diocesano
competente le sopravvenute gravi  ragioni,  anche  soltanto  relative
all'esercizio  del  ministero  spirituale  nella  sede,  che  rendano
dannosa la permanenza nella sede stessa di un ecclesiastico investito
di beneficio curato, e ne informa in pari tempo il  Ministro  per  la
giustizia e gli affari di culto. 
 
  L'Ordinario diocesano, d'accordo con il  Procuratore  generale  del
Re, adotta i provvedimenti di sua competenza necessari per  rimuovere
gli inconvenienti segnalati. 
 
  Qualora, entro tre mesi dalla fattagli  comunicazione,  l'Ordinario
diocesano non adotti provvedimenti idonei,  il  Procuratore  generale
del Re ne riferisce al Ministro per la  giustizia  e  gli  affari  di
culto. 
 
  Il Ministro per la giustizia informa la Santa Sede della divergenza
e prende gli opportuni accordi per la risoluzione  della  medesima  a
termini dell'articolo 21 del Concordato.