(Regolamento-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
  La Fabbriceria non puo' ingerirsi  in  tutto  cio'  che  spetta  al
ministero spirituale e specialmente: 
 
    a) nell'esercizio del culto nella chiesa e, fra l'altro, in  cio'
che concerne l'elemosina di messe tanto legatarie, quanto manuali; 
 
    b) nel modo e nel tempo  di  suonare  le  campane  e  nella  cura
dell'ordine della chiesa; 
 
    c) nello stabilire il modo con cui possono farsi nella chiesa  le
collette, le denunzie e gli altri atti che in  qualunque  modo  hanno
attinenza con il culto divino e con l'ornamento della Chiesa; 
 
    d) nella disposizione materiale degli altari, della mensa per  la
distribuzione  della  comunione,  del  pulpito,  dell'organo,   della
cantoria, delle sedie, dei banchi, delle cassette per le elemosine e,
in genere, delle altre cose che attengano all'esercizio del culto; 
 
    e)  nell'ammettere  in  uso,   o   nel   togliere   dall'uso   le
suppellettili  ed  arredi  sacri  e  quant'altro  serve  al  culto  e
all'ornamento della chiesa e della sagrestia; 
 
    f)  nella  scritturazione,  disposizione  e  custodia  dei  libri
parrocchiali e di tutti gli altri documenti concernenti il beneficio.