Art. 40. La Fabbriceria non puo' ingerirsi in tutto cio' che spetta al ministero spirituale e specialmente: a) nell'esercizio del culto nella chiesa e, fra l'altro, in cio' che concerne l'elemosina di messe tanto legatarie, quanto manuali; b) nel modo e nel tempo di suonare le campane e nella cura dell'ordine della chiesa; c) nello stabilire il modo con cui possono farsi nella chiesa le collette, le denunzie e gli altri atti che in qualunque modo hanno attinenza con il culto divino e con l'ornamento della Chiesa; d) nella disposizione materiale degli altari, della mensa per la distribuzione della comunione, del pulpito, dell'organo, della cantoria, delle sedie, dei banchi, delle cassette per le elemosine e, in genere, delle altre cose che attengano all'esercizio del culto; e) nell'ammettere in uso, o nel togliere dall'uso le suppellettili ed arredi sacri e quant'altro serve al culto e all'ornamento della chiesa e della sagrestia; f) nella scritturazione, disposizione e custodia dei libri parrocchiali e di tutti gli altri documenti concernenti il beneficio.