Art. 41. La nomina, la disciplina e la revoca dei sagrestani, dell'organista, dei direttori del canto e dei cantori, del campanaro e di tutti gli altri addetti al servizio della chiesa nonche' la scelta del predicatore e degli altri ministri sono di esclusiva spettanza del rettore della chiesa, salva l'autorita' dell'Ordinario, le convenzioni e le legittime consuetudini.