Art. 46. Il presidente della Fabbriceria presenta all'Ufficio per gli affari di culto ed all'Ordinario diocesano, e, quando questi ne sia il presidente, alla competente superiore Autorita' ecclesiastica, il bilancio preventivo ed il rendiconto, appena siano approvati dalla Fabbriceria. L'Ufficio suindicato li esamina e, d'intesa con l'Ordinario diocesano, o, qualora questi sia presidente, con la competente superiore Autorita' ecclesiastica, procede all'approvazione o meno di essi. Contro il provvedimento relativo e' ammesso il ricorso al Ministro per la giustizia e gli affari di culto entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento stesso. Copia del bilancio e del rendiconto, dopo approvati, e' inviata all'Ordinario diocesano, quando l'approvazione sia avvenuta in seguito a variazioni degli stessi.