(Regolamento-art. 46)
 
                              Art. 46. 
 
  Il presidente della Fabbriceria presenta all'Ufficio per gli affari
di culto ed all'Ordinario diocesano,  e,  quando  questi  ne  sia  il
presidente, alla competente  superiore  Autorita'  ecclesiastica,  il
bilancio preventivo ed il rendiconto, appena  siano  approvati  dalla
Fabbriceria. 
 
  L'Ufficio  suindicato  li  esamina  e,  d'intesa  con   l'Ordinario
diocesano, o,  qualora  questi  sia  presidente,  con  la  competente
superiore Autorita' ecclesiastica, procede all'approvazione o meno di
essi. 
 
  Contro il provvedimento relativo e' ammesso il ricorso al  Ministro
per la giustizia e gli affari di  culto  entro  trenta  giorni  dalla
notifica del provvedimento stesso. 
 
  Copia del bilancio e del rendiconto,  dopo  approvati,  e'  inviata
all'Ordinario  diocesano,  quando  l'approvazione  sia  avvenuta   in
seguito a variazioni degli stessi.