(Regolamento-art. 47)
 
                              Art. 47. 
 
  Le Fabbricerie sono soggette alla vigilanza e tutela  del  Ministro
per la giustizia e gli affari di culto e degli Uffici per gli  affari
di culto, da  esercitarsi  d'intesa  con  l'Autorita'  ecclesiastica,
salvi i casi di urgenza. 
 
  La vigilanza include la facolta' di ordinare e promuovere,  secondo
le  diverse  competenze,  visite  ed   ispezioni   e   quegli   altri
provvedimenti che si ritengano piu' convenienti ed  efficaci  per  il
buon andamento delle Fabbricerie.