Art. 47. Le Fabbricerie sono soggette alla vigilanza e tutela del Ministro per la giustizia e gli affari di culto e degli Uffici per gli affari di culto, da esercitarsi d'intesa con l'Autorita' ecclesiastica, salvi i casi di urgenza. La vigilanza include la facolta' di ordinare e promuovere, secondo le diverse competenze, visite ed ispezioni e quegli altri provvedimenti che si ritengano piu' convenienti ed efficaci per il buon andamento delle Fabbricerie.