(Regolamento-art. 49)
 
                              Art. 49. 
 
  Nel caso preveduto dall'articolo precedente,  il  Ministro  per  la
giustizia  e  gli  affari  di   culto,   d'intesa   con   l'Autorita'
ecclesiastica, puo', udito  il  Consiglio  di  Stato,  sciogliere  la
Fabbriceria,  affidando  l'amministrazione   della   chiesa   ad   un
commissario straordinario. 
 
  La gestione straordinaria non puo' eccedere il termine di sei mesi,
prorogabili in casi eccezionali fino  ad  un  anno,  entro  il  quale
termine la Fabbriceria deve essere ricostituita.