(Regolamento-art. 5)
 
                               Art. 5. 
 
  Per l'esercizio  del  diritto  di  presentazione  spettante  a  Sua
Maesta' il Re d'Italia per le nomine dei canonici del Capitolo  della
chiesa del Pantheon in Roma, il  Ministro  per  la  giustizia  e  gli
affari di culto indica con lettera confidenziale al Cardinale Vicario
di Sua Santita' il nome dell'ecclesiastico che si intende presentare. 
 
  Qualora il Cardinal Vicario abbia eccezioni da  opporre  contro  la
persona indicata, le fa conoscere al Ministro per la giustizia e  gli
affari di culto. 
 
  La presentazione formale dell'ecclesiastico e'  fatta  con  decreto
Reale.