Art. 5. Per l'esercizio del diritto di presentazione spettante a Sua Maesta' il Re d'Italia per le nomine dei canonici del Capitolo della chiesa del Pantheon in Roma, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto indica con lettera confidenziale al Cardinale Vicario di Sua Santita' il nome dell'ecclesiastico che si intende presentare. Qualora il Cardinal Vicario abbia eccezioni da opporre contro la persona indicata, le fa conoscere al Ministro per la giustizia e gli affari di culto. La presentazione formale dell'ecclesiastico e' fatta con decreto Reale.