(Regolamento-art. 52)
 
                              Art. 52. 
 
  Tutte le disposizioni di leggi e regolamenti, ora in vigore per  le
Confraternite, rimangono ferme nei riguardi di quelle che non abbiano
scopo esclusivo o prevalente di culto. 
 
  S'intendono sostituiti il Ministero della giustizia e degli  affari
di culto e gli Uffici per gli  affari  di  culto  presso  le  Procure
generali  del  Re  delle  Corti  d'appello,  rispettivamente,   nelle
attribuzioni  ora  demandate  al  Ministero  dell'interno   ed   alle
Amministrazioni provinciali dipendenti dal medesimo.