Art. 52. Tutte le disposizioni di leggi e regolamenti, ora in vigore per le Confraternite, rimangono ferme nei riguardi di quelle che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto. S'intendono sostituiti il Ministero della giustizia e degli affari di culto e gli Uffici per gli affari di culto presso le Procure generali del Re delle Corti d'appello, rispettivamente, nelle attribuzioni ora demandate al Ministero dell'interno ed alle Amministrazioni provinciali dipendenti dal medesimo.