(Regolamento-art. 56)
 
                              Art. 56. 
 
  L'avanzo netto delle rendite del patrimonio riunito  dei  soppressi
Economati generali dei benefici vacanti e  dei  Fondi  di  religione,
indicato  nell'art.  18  della  legge,   costituisce   un   fondo   a
disposizione del Ministro per la giustizia e gli affari di culto  che
lo eroga a mezzo della Direzione generale dei culti per sovvenire  il
clero particolarmente benemerito e bisognoso, per favorire  scopi  di
culto, di beneficenza e di istruzione. 
 
  Il progetto del bilancio delle entrate e  delle  spese  relative  a
tale patrimonio e' predisposto dalla Direzione generale del Fondo per
il culto, di concerto con quella dei culti. 
 
  Nulla e' innovato per quel che riguarda le rendite del Fondo per il
culto e del Fondo speciale per usi  di  beneficenza  e  di  religione
della citta' di Roma.