Art. 56. L'avanzo netto delle rendite del patrimonio riunito dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione, indicato nell'art. 18 della legge, costituisce un fondo a disposizione del Ministro per la giustizia e gli affari di culto che lo eroga a mezzo della Direzione generale dei culti per sovvenire il clero particolarmente benemerito e bisognoso, per favorire scopi di culto, di beneficenza e di istruzione. Il progetto del bilancio delle entrate e delle spese relative a tale patrimonio e' predisposto dalla Direzione generale del Fondo per il culto, di concerto con quella dei culti. Nulla e' innovato per quel che riguarda le rendite del Fondo per il culto e del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della citta' di Roma.