Art. 57. Il Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto, indicato nel comma 3° dell'art. 19 della legge, e quello del Fondo speciale per usi di beneficenza e di religione della citta' di Roma sono composti ciascuno di dieci membri, cinque dei quali sono designati dall'Autorita' ecclesiastica. Di entrambi i Consigli fanno parte di diritto i direttori generali degli affari di culto e del Fondo per il culto presso il Ministero della giustizia e il direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno, o chi li sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Un membro del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto e' proposto di concerto con il Ministro per le finanze. Nello stesso Regio decreto di nomina dei membri dei suindicati Consigli e' designato il membro cui sono attribuite le funzioni di presidente del Consiglio. I membri nominati durano in carica un biennio e possono essere riconfermati. Mancando entro un biennio un membro, quello nominato in sostituzione dura in carica sino al compimento del biennio. Le deliberazioni dei Consigli sono prese con l'intervento di almeno sette membri e a maggioranza assoluta di voti. A parita' di voti, ha la prevalenza quello del presidente. Un funzionario della Direzione generale del Fondo per il culto, designato per ciascun Consiglio con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, compie l'ufficio di segretario nelle adunanze del Consiglio, e ne conservagli atti.