(Regolamento-art. 57)
 
                              Art. 57. 
 
  Il Consiglio di amministrazione del Fondo per  il  culto,  indicato
nel comma 3° dell'art. 19 della legge, e quello  del  Fondo  speciale
per usi di beneficenza e di  religione  della  citta'  di  Roma  sono
composti ciascuno di dieci membri, cinque dei  quali  sono  designati
dall'Autorita' ecclesiastica. 
 
  Di entrambi i Consigli fanno parte di diritto i direttori  generali
degli affari di culto e del Fondo per il culto  presso  il  Ministero
della giustizia e il direttore generale  dell'Amministrazione  civile
presso il Ministero dell'interno, o chi li  sostituisce  in  caso  di
assenza o di impedimento. Un membro del Consiglio di  amministrazione
del Fondo per il culto e' proposto di concerto con il Ministro per le
finanze. 
 
  Nello stesso Regio decreto di  nomina  dei  membri  dei  suindicati
Consigli e' designato il membro cui sono attribuite  le  funzioni  di
presidente del Consiglio. 
 
  I membri nominati durano in carica  un  biennio  e  possono  essere
riconfermati. 
 
  Mancando  entro  un  biennio  un   membro,   quello   nominato   in
sostituzione dura in carica sino al compimento del biennio. 
 
  Le deliberazioni dei Consigli sono prese con l'intervento di almeno
sette membri e a maggioranza assoluta di voti. A parita' di voti,  ha
la prevalenza quello del presidente. 
 
  Un funzionario della Direzione generale del  Fondo  per  il  culto,
designato per ciascun Consiglio  con  decreto  del  Ministro  per  la
giustizia e gli affari di culto, compie l'ufficio di segretario nelle
adunanze del Consiglio, e ne conservagli atti.