(Regolamento-art. 58)
 
                              Art. 58. 
 
  Sono sottoposti all'esame  del  Consiglio  di  amministrazione  del
Fondo per il culto: 
 
    1° le transazioni, qualunque ne sia il valore; 
 
    2° le disposizioni di carattere  contrattuale  od  amministrativo
che importino diminuzione di patrimonio, comprese quelle  relative  a
riversibilita' od a devoluzione di cespiti degli enti soppressi; 
 
    3° i provvedimenti concernenti alienazioni  di  beni  immobili  e
investimenti di capitali; 
 
    4° i provvedimenti relativi alla  ufficiatura  e  alla  dotazione
delle chiese; 
 
    5° la destinazione dei fabbricati ex monastici; 
 
    6° tutti gli affari che i direttori generali reputino conveniente
di sottoporre al suo esame. 
 
  Sono sottoposti all'esame  del  Consiglio  di  amministrazione  del
Fondo per usi di beneficenza e di religione  della  citta'  di  Roma,
oltre gli atti e i provvedimenti menzionati nei commi precedenti,  le
elargizioni di qualunque somma sulle rendite del detto Fondo. 
 
  E' inoltre demandato al Consiglio di amministrazione del Fondo  per
il culto l'esame, secondo le norme vigenti, dei  reclami  concernenti
le liquidazioni di supplementi di congrua e gli assegni per le  spese
di culto. 
 
  Le deliberazioni di ambedue i Consigli, salvo quelle concernenti  i
reclami indicati nel capoverso precedente,  per  diventare  esecutive
devono essere munite del visto del Ministro per la  giustizia  e  gli
affari di culto.