Art. 58. Sono sottoposti all'esame del Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto: 1° le transazioni, qualunque ne sia il valore; 2° le disposizioni di carattere contrattuale od amministrativo che importino diminuzione di patrimonio, comprese quelle relative a riversibilita' od a devoluzione di cespiti degli enti soppressi; 3° i provvedimenti concernenti alienazioni di beni immobili e investimenti di capitali; 4° i provvedimenti relativi alla ufficiatura e alla dotazione delle chiese; 5° la destinazione dei fabbricati ex monastici; 6° tutti gli affari che i direttori generali reputino conveniente di sottoporre al suo esame. Sono sottoposti all'esame del Consiglio di amministrazione del Fondo per usi di beneficenza e di religione della citta' di Roma, oltre gli atti e i provvedimenti menzionati nei commi precedenti, le elargizioni di qualunque somma sulle rendite del detto Fondo. E' inoltre demandato al Consiglio di amministrazione del Fondo per il culto l'esame, secondo le norme vigenti, dei reclami concernenti le liquidazioni di supplementi di congrua e gli assegni per le spese di culto. Le deliberazioni di ambedue i Consigli, salvo quelle concernenti i reclami indicati nel capoverso precedente, per diventare esecutive devono essere munite del visto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto.