(Regolamento-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
  La partecipazione della nomina, di cui all'art. 26 del  Concordato,
e'  data  dall'autorita'  ecclesiastica,  che   emise   la   relativa
provvisione, al Ministro per la giustizia e gli affari di  culto,  se
trattasi di beneficio maggiore, od al  Procuratore  generale  del  Re
della Corte d'appello, se trattasi di beneficio minore. 
 
  Tale partecipazione dev'essere fatta entro un mese dalla data della
provvisione  ecclesiastica  o,  nei  casi  indicati  nel   precedente
articolo 3, entro un mese dal giorno in cui  la  nomina  e'  divenuta
definitiva.