Art. 6. La partecipazione della nomina, di cui all'art. 26 del Concordato, e' data dall'autorita' ecclesiastica, che emise la relativa provvisione, al Ministro per la giustizia e gli affari di culto, se trattasi di beneficio maggiore, od al Procuratore generale del Re della Corte d'appello, se trattasi di beneficio minore. Tale partecipazione dev'essere fatta entro un mese dalla data della provvisione ecclesiastica o, nei casi indicati nel precedente articolo 3, entro un mese dal giorno in cui la nomina e' divenuta definitiva.