(Regolamento-art. 61)
 
                              Art. 61. 
 
  Oltre  quanto  e'  espressamente  disposto  da   leggi   ed   altri
regolamenti in vigore, nonche' dal presente regolamento,  gli  Uffici
per gli affari di culto compiono le istruttorie relative a tutti  gli
affari in materia di culto. 
 
  Essi, inoltre, esercitano tutte le attribuzioni finora demandate ai
Prefetti, alle Giunte provinciali amministrative ed  ai  Subeconomati
dei benefici vacanti relativamente agli istituti ecclesiastici o enti
di culto di qualsiasi specie, nei limiti stabiliti dalla legge.