(Regolamento-art. 62)
 
                              Art. 62. 
 
  Gli Uffici per gli affari di culto provvedono in particolare modo: 
 
    a)  all'assistenza  nelle  operazioni  di   consegna   dei   beni
beneficiari  da  eseguirsi  ad  ogni  vacanza  dell'ente  a   termini
dell'articolo 30, 3° comma, del Concordato; 
 
    b)  alla  compilazione  ed  alla  regolare  tenuta  del  registro
inventario degli stati patrimoniali degli  istituti  ecclesiastici  e
degli enti di culto; 
 
    c) alla vigilanza o all'amministrazione, secondo le norme ora  in
vigore, delle aziende speciali menzionate  nell'art.  7  del  decreto
Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978; 
 
    d) all'amministrazione delle temporalita' dei benefici sottoposti
a sequestro a termini dell'art. 26 del Concordato.