Art. 62. Gli Uffici per gli affari di culto provvedono in particolare modo: a) all'assistenza nelle operazioni di consegna dei beni beneficiari da eseguirsi ad ogni vacanza dell'ente a termini dell'articolo 30, 3° comma, del Concordato; b) alla compilazione ed alla regolare tenuta del registro inventario degli stati patrimoniali degli istituti ecclesiastici e degli enti di culto; c) alla vigilanza o all'amministrazione, secondo le norme ora in vigore, delle aziende speciali menzionate nell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978; d) all'amministrazione delle temporalita' dei benefici sottoposti a sequestro a termini dell'art. 26 del Concordato.