(Regolamento-art. 64)
 
                              Art. 64. 
 
  Un registro inventario, da compilarsi secondo le norme  di  cui  al
precedente articolo e contenente le stesse indicazioni,  deve  essere
tenuto per  le  aziende  speciali,  delle  quali  e'  fatta  menzione
nell'art. 62 lettera c) del presente regolamento.