(Regolamento-art. 65)
 
                              Art. 65. 
 
  Gli Uffici per gli affari di culto debbono  annotare  nel  registro
inventario, di cui ai precedenti articoli 62 lettera b), 63 e 64,  le
variazioni che  si  verificano  nella  consistenza  patrimoniale  dei
singoli enti.