(Regolamento-art. 66)
 
                              Art. 66. 
 
  Per prendere possesso delle temporalita' dei benefici sottoposti  a
sequestro  nei  casi  contemplati  dall'art.  26,   2°   comma,   del
Concordato, l'Ufficio per gli affari di culto deve,  a  mezzo  di  un
ufficiale giudiziario o di un usciere di conciliazione, avvertire  il
titolare del beneficio del giorno e dell'ora  in  cui  si  procedera'
alle relative operazioni. Ne informa anche  l'Ordinario  diocesano  a
mezzo di lettera raccomandata. 
 
  Le operazioni devono eseguirsi in contradittorio del  titolare:  ma
se questi, debitamente avvertito, non comparisce, si procede anche in
sua assenza. Deve redigersi regolare processo  verbale,  in  triplice
esemplare, avendo speciale cura di compilare  un  particolare  elenco
dei beni, in conformita' a quanto dispone l'art. 32,  con  la  scorta
dell'inventario di cui e' cenno nell'art. 62.