Art. 66. Per prendere possesso delle temporalita' dei benefici sottoposti a sequestro nei casi contemplati dall'art. 26, 2° comma, del Concordato, l'Ufficio per gli affari di culto deve, a mezzo di un ufficiale giudiziario o di un usciere di conciliazione, avvertire il titolare del beneficio del giorno e dell'ora in cui si procedera' alle relative operazioni. Ne informa anche l'Ordinario diocesano a mezzo di lettera raccomandata. Le operazioni devono eseguirsi in contradittorio del titolare: ma se questi, debitamente avvertito, non comparisce, si procede anche in sua assenza. Deve redigersi regolare processo verbale, in triplice esemplare, avendo speciale cura di compilare un particolare elenco dei beni, in conformita' a quanto dispone l'art. 32, con la scorta dell'inventario di cui e' cenno nell'art. 62.