(Regolamento-art. 67)
 
                              Art. 67. 
 
  Se risultino danni, dei quali  debba  rispondere  il  titolare  del
beneficio, glie ne e' data notizia con l'assegnazione di  un  termine
per fare eseguire le riparazioni o pagarne l'importo. 
 
  Scorso  infruttuosamente   l'assegnato   termine,   si   procedera'
giudizialmente, chiedendo, ove  occorra,  il  sequestro  conservativo
sugli effetti mobili del debitore, o delle  somme  a  lui  dovute,  a
norma dell'art. 924 del Codice di procedura civile.