Art. 67. Se risultino danni, dei quali debba rispondere il titolare del beneficio, glie ne e' data notizia con l'assegnazione di un termine per fare eseguire le riparazioni o pagarne l'importo. Scorso infruttuosamente l'assegnato termine, si procedera' giudizialmente, chiedendo, ove occorra, il sequestro conservativo sugli effetti mobili del debitore, o delle somme a lui dovute, a norma dell'art. 924 del Codice di procedura civile.