(Regolamento-art. 69)
 
                              Art. 69. 
 
  Deve essere formato l'elenco dei beni, dei nomi dei  debitori,  dei
Comuni ove essi hanno domicilio, della causa del debito, delle  somme
dovute  al  beneficio;  tale  elenco,   con   le   altre   occorrenti
indicazioni, e' notificato, in forma amministrativa, ai debitori, per
quanto rispettivamente li riguardi, affinche' riconoscano  e  paghino
all'Ufficio per gli affari di  culto  o  al  delegato  dello  stesso,
secondo i casi previsti  nell'art.  30,  le  somme  che  dovevano  al
titolare. 
 
  La stessa notificazione e' fatta ai procuratori od altri agenti del
titolare del beneficio con la intimazione di rendere  i  conti  e  di
presentare l'elenco delle somme rimaste da esigere. 
 
  Ove le persone suindicate non diano ricevuta della notificazione  o
non  compiano  gli  atti  cui  sono  state  invitate,  si  fanno   le
intimazioni occorrenti a mezzo di un ufficiale  giudiziario  e  nelle
forme ordinarie di legge.