Art. 69. Deve essere formato l'elenco dei beni, dei nomi dei debitori, dei Comuni ove essi hanno domicilio, della causa del debito, delle somme dovute al beneficio; tale elenco, con le altre occorrenti indicazioni, e' notificato, in forma amministrativa, ai debitori, per quanto rispettivamente li riguardi, affinche' riconoscano e paghino all'Ufficio per gli affari di culto o al delegato dello stesso, secondo i casi previsti nell'art. 30, le somme che dovevano al titolare. La stessa notificazione e' fatta ai procuratori od altri agenti del titolare del beneficio con la intimazione di rendere i conti e di presentare l'elenco delle somme rimaste da esigere. Ove le persone suindicate non diano ricevuta della notificazione o non compiano gli atti cui sono state invitate, si fanno le intimazioni occorrenti a mezzo di un ufficiale giudiziario e nelle forme ordinarie di legge.