Art. 7. Il riconoscimento, agli effetti civili, degli istituti ecclesiastici canonicamente eretti o approvati ha luogo su domanda di chi li rappresenta, diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto. La domanda deve essere corredata del provvedimento ecclesiastico di erezione o di approvazione e dei documenti atti a dimostrare la necessita' o l'evidente utilita' dell'ente e la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini. Nei casi contemplati negli ultimi due commi dell'art. 4 della legge, la domanda al Ministro e' diretta dal legittimo rappresentante dell'ente e deve essere corredata del provvedimento da riconoscere agli effetti civili e di tutti i documenti che valgono a giustificarlo.