(Regolamento-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
  Il   riconoscimento,   agli   effetti   civili,   degli    istituti
ecclesiastici canonicamente eretti o approvati ha luogo su domanda di
chi li rappresenta, diretta al Ministro per la giustizia e gli affari
di culto. 
 
  La domanda deve essere corredata del provvedimento ecclesiastico di
erezione o di approvazione e  dei  documenti  atti  a  dimostrare  la
necessita' o l'evidente utilita' dell'ente e la sufficienza dei mezzi
per il raggiungimento dei propri fini. 
 
  Nei casi contemplati negli  ultimi  due  commi  dell'art.  4  della
legge, la domanda al Ministro e' diretta dal legittimo rappresentante
dell'ente e deve essere corredata del  provvedimento  da  riconoscere
agli  effetti  civili  e  di  tutti  i  documenti   che   valgono   a
giustificarlo.