(Regolamento-art. 70)
 
                              Art. 70. 
 
  Qualora la rendita del beneficio consista in prestazioni  fondiarie
e riesca  troppo  dispendiosa  la  procedura  indicata  nell'articolo
precedente, si notifica agli interessati l'atto di presa di  possesso
per mezzo dell'usciere del conciliatore. 
 
  Ove sia considerevole il numero dei debitori, la  notificazione  e'
fatta con avviso pubblicato nell'albo pretorio del Comune, nel  quale
costoro hanno residenza.