Art. 70. Qualora la rendita del beneficio consista in prestazioni fondiarie e riesca troppo dispendiosa la procedura indicata nell'articolo precedente, si notifica agli interessati l'atto di presa di possesso per mezzo dell'usciere del conciliatore. Ove sia considerevole il numero dei debitori, la notificazione e' fatta con avviso pubblicato nell'albo pretorio del Comune, nel quale costoro hanno residenza.