(Regolamento-art. 71)
 
                              Art. 71. 
 
  I fondi rustici ed urbani, presi accordi con l'Ordinario diocesano,
sono, di regola, concessi in affitto e mediante asta pubblica. 
 
  Per la concessione in affitto a trattativa o licitazione privata e'
necessaria la previa autorizzazione del Ministero della  giustizia  e
degli affari di culto.