(Regolamento-art. 72)
 
                              Art. 72. 
 
  Gli esperimenti d'asta pubblica si tengono di regola dinanzi ad  un
funzionario dell'Ufficio  per  gli  affari  di  culto  o  dinanzi  al
cancelliere della pretura o ad un notaio del luogo in cui si  trovano
i beni, con l'osservanza delle norme stabilite  dal  regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale  dello
Stato. 
 
  Gli atti di aggiudicazione e i contratti sono approvati prima della
loro esecuzione dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto.