Art. 72. Gli esperimenti d'asta pubblica si tengono di regola dinanzi ad un funzionario dell'Ufficio per gli affari di culto o dinanzi al cancelliere della pretura o ad un notaio del luogo in cui si trovano i beni, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato. Gli atti di aggiudicazione e i contratti sono approvati prima della loro esecuzione dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto.