Art. 74. Al cessare della gestione di sequestro, si procede, previo avviso all'Ordinario diocesano, in confronto dell'investito del beneficio, o, in caso di vacanza, della persona designata dall'Autorita' ecclesiastica, alla riconsegna delle temporalita', redigendo regolare processo verbale con le norme prescritte nell'art. 66. Al processo verbale e' allegata copia del rendiconto della gestione. Le spese occorrenti, sia per la presa di possesso che per la riconsegna delle temporalita', si comprendono fra quelle della gestione di sequestro e si considerano fra le passivita' della gestione stessa.