(Regolamento-art. 74)
 
                              Art. 74. 
 
  Al cessare della gestione di sequestro, si procede,  previo  avviso
all'Ordinario diocesano, in confronto dell'investito  del  beneficio,
o,  in  caso  di  vacanza,  della  persona  designata  dall'Autorita'
ecclesiastica, alla riconsegna delle temporalita', redigendo regolare
processo verbale con le norme prescritte nell'art. 66. 
 
  Al  processo  verbale  e'  allegata  copia  del  rendiconto   della
gestione. 
 
  Le spese occorrenti, sia per  la  presa  di  possesso  che  per  la
riconsegna  delle  temporalita',  si  comprendono  fra  quelle  della
gestione di sequestro  e  si  considerano  fra  le  passivita'  della
gestione stessa.