(Regolamento-art. 77)
 
                              Art. 77. 
 
  L'accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di culto  di  una
Confraternita e' fatto d'intesa con l'Autorita' ecclesiastica, e  gli
accordi stabiliti non sono vincolativi  per  lo  Stato  se  non  dopo
l'approvazione con Regio decreto, udito il parere  del  Consiglio  di
Stato. 
 
  Sino   all'approvazione   suddetta,   tutte   indistintamente    le
Confraternite continueranno a rimanere soggette alle disposizioni  di
leggi e regolamenti in vigore,  salvo  quanto  dispone  il  capoverso
dell'articolo 52.