Art. 77. L'accertamento dello scopo esclusivo o prevalente di culto di una Confraternita e' fatto d'intesa con l'Autorita' ecclesiastica, e gli accordi stabiliti non sono vincolativi per lo Stato se non dopo l'approvazione con Regio decreto, udito il parere del Consiglio di Stato. Sino all'approvazione suddetta, tutte indistintamente le Confraternite continueranno a rimanere soggette alle disposizioni di leggi e regolamenti in vigore, salvo quanto dispone il capoverso dell'articolo 52.