(Regolamento-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
  Il riconoscimento della personalita' giuridica degli Ordini e delle
Congregazioni, delle Provincie e delle Case religiose e' concesso  su
domanda dei rispettivi rappresentanti, diretta  al  Ministro  per  la
giustizia e gli affari di culto. 
 
  La domanda deve essere corredata: 
 
    a) dei documenti atti a comprovare che le  persone  le  quali  le
rappresentano  giuridicamente  e  di  fatto  nel   Regno   hanno   la
cittadinanza italiana e sono domiciliate nel Regno; 
 
    b) per gli Ordini e le  Congregazioni,  dell'attestato,  ove  non
possa esibirsi l'atto originale di approvazione,  dal  quale  risulti
che l'Ordine o la Congregazione e' di diritto Pontificio; 
 
    c) per le Provincie, del medesimo attestato circa l'Ordine  o  la
Congregazione a cui appartengono ed, inoltre, dei documenti dai quali
risulti  che  l'attivita'  della  Provincia  e'  limitata   al   solo
territorio dello Stato,  dei  Possedimenti  e  delle  Colonie,  senza
pregiudizio dell'attivita', che la stessa Provincia puo' svolgere  in
luoghi di missioni; 
 
    d) per  le  Case,  dei  documenti  comprovanti  la  capacita'  di
acquistare e possedere, secondo le regole particolari  dell'Ordine  o
della  Congregazione  a  cui  appartengono,  oppure   del   documento
pontificio che le autorizza a godere dell'uso di beni  immobili.  Ove
l'Ordine a cui appartengono non  sia  gia'  riconosciuto  nel  Regno,
debbono produrre anche l'attestato per  comprovare  che  esso  e'  di
diritto Pontificio. 
 
  Per il  riconoscimento  della  personalita'  giuridica  delle  Case
generalizie e  delle  Procure  delle  Associazioni  religiose,  anche
estere,  basta  che  la  domanda  del  legittimo  rappresentante  sia
corredata da un certificato della Santa Sede che attesti la esistenza
canonica della Casa e della Procura.