Art. 8. Il riconoscimento della personalita' giuridica degli Ordini e delle Congregazioni, delle Provincie e delle Case religiose e' concesso su domanda dei rispettivi rappresentanti, diretta al Ministro per la giustizia e gli affari di culto. La domanda deve essere corredata: a) dei documenti atti a comprovare che le persone le quali le rappresentano giuridicamente e di fatto nel Regno hanno la cittadinanza italiana e sono domiciliate nel Regno; b) per gli Ordini e le Congregazioni, dell'attestato, ove non possa esibirsi l'atto originale di approvazione, dal quale risulti che l'Ordine o la Congregazione e' di diritto Pontificio; c) per le Provincie, del medesimo attestato circa l'Ordine o la Congregazione a cui appartengono ed, inoltre, dei documenti dai quali risulti che l'attivita' della Provincia e' limitata al solo territorio dello Stato, dei Possedimenti e delle Colonie, senza pregiudizio dell'attivita', che la stessa Provincia puo' svolgere in luoghi di missioni; d) per le Case, dei documenti comprovanti la capacita' di acquistare e possedere, secondo le regole particolari dell'Ordine o della Congregazione a cui appartengono, oppure del documento pontificio che le autorizza a godere dell'uso di beni immobili. Ove l'Ordine a cui appartengono non sia gia' riconosciuto nel Regno, debbono produrre anche l'attestato per comprovare che esso e' di diritto Pontificio. Per il riconoscimento della personalita' giuridica delle Case generalizie e delle Procure delle Associazioni religiose, anche estere, basta che la domanda del legittimo rappresentante sia corredata da un certificato della Santa Sede che attesti la esistenza canonica della Casa e della Procura.