(Regolamento-art. 80)
 
                              Art. 80. 
 
  Ai fini della disposizione contenuta nell'art. 27  della  legge,  i
superiori delle Case e delle Comunita' indicate nell'articolo stesso,
entro tre mesi  dall'entrata  in  vigore  del  presente  regolamento,
debbono comunicare al Ministero della giustizia  e  degli  affari  di
culto il nome e il domicilio dei rispettivi rappresentanti.