Art. 82. Gli Economati generali dei benefici vacanti che continueranno a funzionare a termini dell'art. 31 della legge, eserciteranno, dall'entrata in vigore del presente regolamento, le funzioni sin qui spettanti alle Prefetture ed alle Giunte provinciali amministrative relativamente alle Fabbricerie ed alle Confraternite che non abbiano scopo esclusivo o prevalente di culto.