(Regolamento-art. 82)
 
                              Art. 82. 
 
  Gli Economati generali dei benefici  vacanti  che  continueranno  a
funzionare  a  termini  dell'art.  31  della  legge,   eserciteranno,
dall'entrata in vigore del presente regolamento, le funzioni sin  qui
spettanti alle Prefetture ed alle Giunte  provinciali  amministrative
relativamente alle Fabbricerie ed alle Confraternite che non  abbiano
scopo esclusivo o prevalente di culto.