(Regolamento-art. 83)
 
                              Art. 83. 
 
  La consegna dei patrimoni  dei  soppressi  Economati  generali  dei
benefici vacanti e dei Fondi di religione dei  territori  annessi  al
Regno, da farsi alla Direzione generale del Fondo per il culto, sara'
effettuata entro sei mesi dalla data di  pubblicazione  del  presente
regolamento, e, fino alla consegna suaccennata, gli  Uffici  per  gli
affari  di  culto  continueranno  ad  eseguire  tutte   le   relative
operazioni di gestione. 
 
  I predetti Uffici, sotto la vigilanza della Direzione generale  dei
culti, osservate le disposizioni finora in  vigore,  in  correlazione
con le norme del regolamento per l'amministrazione del  patrimonio  e
sulla    contabilita'    generale    dello    Stato,     procederanno
all'accertamento dei debiti  e  dei  crediti  nonche'  a  ogni  altra
operazione  di  gestione  relativa   alle   cessate   amministrazioni
economali per quanto concerne i benefici  vacanti,  fino  a  completa
liquidazione delle attivita' e passivita'. 
 
  I crediti e i debiti  come  sopra  accertati  saranno  imputati  ai
rispettivi capitoli del bilancio dei «Patrimoni riuniti ex economali»
ed, ove le esigenze dei servizi lo richiedano,  i  pagamenti  saranno
effettuati mediante anticipazioni di fondi agli Uffici per gli affari
di culto. 
 
  Le operazioni relative saranno compiute entro il 31 dicembre 1931 e
l'avanzo netto della gestione sara' versato alla  Direzione  generale
del Fondo per il  culto  in  aumento  del  patrimonio  dei  soppressi
Economati generali dei benefici vacanti.