Art. 83. La consegna dei patrimoni dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti e dei Fondi di religione dei territori annessi al Regno, da farsi alla Direzione generale del Fondo per il culto, sara' effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, e, fino alla consegna suaccennata, gli Uffici per gli affari di culto continueranno ad eseguire tutte le relative operazioni di gestione. I predetti Uffici, sotto la vigilanza della Direzione generale dei culti, osservate le disposizioni finora in vigore, in correlazione con le norme del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, procederanno all'accertamento dei debiti e dei crediti nonche' a ogni altra operazione di gestione relativa alle cessate amministrazioni economali per quanto concerne i benefici vacanti, fino a completa liquidazione delle attivita' e passivita'. I crediti e i debiti come sopra accertati saranno imputati ai rispettivi capitoli del bilancio dei «Patrimoni riuniti ex economali» ed, ove le esigenze dei servizi lo richiedano, i pagamenti saranno effettuati mediante anticipazioni di fondi agli Uffici per gli affari di culto. Le operazioni relative saranno compiute entro il 31 dicembre 1931 e l'avanzo netto della gestione sara' versato alla Direzione generale del Fondo per il culto in aumento del patrimonio dei soppressi Economati generali dei benefici vacanti.