(Regolamento-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
  Ogni mutamento nelle persone dei rappresentanti delle  Associazioni
religiose, delle quali e' cenno nell'articolo precedente, deve essere
comunicato entro quindici giorni al Ministro per la giustizia  e  gli
affari di culto, per  comprovare  che  esse  posseggono  i  requisiti
richiesti dall'articolo stesso, lettera a).