L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
                         NELLE COMUNICAZIONI
  Nella  sua  riunione  di  Consiglio  del  19  dicembre 2001, ed, in
particolare, nella sua prosecuzione del 20 dicembre;
  Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante "Istituzione
dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle  telecomunicazioni  e radiotelevisivo", pubblicata nel
supplemento   ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 197 del 25 agosto 1997;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante   "Regolamento   per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie  nel  settore  delle  telecomunicazioni",  pubblicato nel
supplemento  ordinario  della  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 221 del 22 settembre 1997;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001,
n.  77, recante "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e
98/10/CE, in materia di telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 1997;
  Vista  la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del   30   giugno   1997,  sull'interconnessione  nel  settore  delle
telecomunicazioni;
  Vista  la direttiva 98/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del  26  febbraio  1998,  sul  regime di fornitura di una rete aperta
(Open  Network  Provision - ONP) alla telefonia vocale e sul servizio
universale delle telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
  Vista la raccomandazione 98/322/CE della Commissione europea dell'8
aprile  1998, sull'interconnessione in un mercato liberalizzato delle
telecomunicazioni  (Parte  II  - Separazione contabile e contabilita'
dei costi);
  Vista  la  comunicazione 98/C 84/03 della Commissione europea sulla
fissazione dei prezzi di interconnessione in un mercato liberalizzato
delle telecomunicazioni;
  Vista  la  propria  delibera  n. 101/99 del 25 giugno 1999, recante
"Condizioni  economiche  di  offerta del servizio di telefonia vocale
alla  luce  dell'evoluzione di meccanismi concorrenziali", pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 155 del 5
luglio 1999;
  Vista  la  propria  delibera n. 338/99 del 6 dicembre 1999, recante
"Interconnessione  di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi
delle  comunicazioni  fisso-mobile  originate  dalla  rete di Telecom
Italia S.p.a.";
  Vista la propria delibera n. 340/00/CONS del 9 giugno 2000, recante
"Criteri  e  modalita' per la costruzione del sistema contabile degli
operatori   mobili  notificati  nei  mercati  dei  servizi  mobili  e
dell'interconnessione"  e i risultati del gruppo di lavoro costituito
in tale ambito;
  Vista   la   consultazione  pubblica  per  un'indagine  conoscitiva
relativa  alla  definizione di un sistema di calcolo basato sui costi
correnti,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 14 aprile 2000, n. 88;
  Vista la propria delibera n. 344/10/CONS del 6 agosto 2001, recante
"Determinazione   del  tasso  medio  di  remunerazione  del  capitale
applicabile alla contabilita' predisposta da Telecom Italia S.p.a. ai
fini regolatori";
  Vista  la documentazione sottoposta da Telecom Italia Mobile S.p.a.
e   Omnitel  Pronto  Italia  in  merito  alla  predisposizione  della
contabilita' a costi storici relativamente all'anno 1999;
  Considerato quanto segue:
A)   Sistema   di  contabilita'  dei  costi  degli  operatori  mobili
          notificati come aventi notevole forza di mercato.
  1. L'Autorita'  ha  richiesto, con la propria delibera 340/00/CONS,
agli  operatori  Telecom  Italia  Mobile  S.p.a.  (di  seguito TIM) e
Omnitel  Pronto Italia S.p.a. (oggi Omnitel Vodafone, di seguito OPI)
di  predisporre, in quanto notificati quali operatori aventi notevole
forza  di  mercato  nei  mercati  dei  servizi  mobili  e dei servizi
dell'interconnessione,  un  sistema  di  contabilita'  basato  su  un
modello a costi pienamente distribuiti ("Fully Allocated Cost" o FAC)
a  costi correnti (FAC-CC), relativamente all'anno di esercizio 1999,
quale passaggio intermedio per l'adozione di una contabilita' di tipo
"Long Run Incremental Cost" (LRIC).
  2. Gli  operatori  TIM  e  OPI  hanno  predisposto, a seguito delle
attivita'  nel  gruppo  di lavoro congiunto instaurato dalla delibera
340/00/CONS, un sistema di contabilita' dei costi a costi storici per
la   verifica   dell'orientamento   al   costo   della   terminazione
fisso-mobile per l'esercizio 1999.
  3. L'Autorita'  ritiene  necessaria  la  predisposizione,  in tempi
brevi,  di  un sistema di contabilita' dei costi FAC a costi storici,
relativamente all'esercizio 2000, anche a supporto delle decisioni in
materia  di  regolamentazione  dei  prezzi  massimi  di terminazione.
Inoltre, in vista dell'obiettivo finale di un sistema di contabilita'
dei  costi  a costi incrementali da raggiungere con l'esercizio 2002,
l'Autorita'  ritiene  necessario disporre di una contabilita' a costi
correnti  in  via  sperimentale relativa all'esercizio 2000 ed in via
operativa  relativamente  all'esercizio  2001.  Il  sistema contabile
dovra'  inoltre  essere  integrato  rispetto a quanto originariamente
previsto  dalla  delibera 340/00/CONS, ai fini di meglio evidenziare,
come    necessario,   la   contabilita'   relativa   a   servizi   di
interconnessione  che  utilizzano  configurazioni  o elementi di rete
differenti.  Tale circostanza puo' verificarsi nel caso di offerta di
servizi di interconnessione ad operatori mobili o fissi interconnessi
con  modalita'  e livelli differenti. Scopo di tale evidenziazione e'
assicurare  che  i  costi  di  interconnessione  riferiti allo stesso
elemento di rete si applichino in maniera non discriminatoria a tutti
gli operatori interconnessi.
  4. I  criteri di base per l'applicazione di una metodologia a costi
correnti  sono  riportati  dalla  raccomandazione 98/322/CE e saranno
ulteriormente  sviluppati entro centoventi giorni dall'adozione della
presente delibera mediante l'istituzione di un nuovo gruppo di lavoro
congiunto  formato  dall'Autorita'  e  dagli  operatori mobili aventi
notevole  forza di mercato nel mercato dell'interconnessione. In tale
ambito,  il  gruppo  di  lavoro  esaminera'  eventuali integrazioni e
modificazioni  alla metodologia per la determinazione del tasso medio
di  remunerazione del capitale, anche tenendo conto delle indicazioni
derivanti   dalla  determinazione  del  tasso  di  remunerazione  del
capitale  della rete pubblica fissa. Successivamente alla definizione
dei  criteri relativi alla contabilita' a costi correnti il gruppo di
lavoro  avra'  il  compito  di  individuare  entro  il 2002 i criteri
relativi  al  passaggio  a  costi  incrementali. Tali criteri saranno
applicati in via sperimentale all'esercizio 2001 ed in via definitiva
all'esercizio 2002.
  5. L'obiettivo  del  sistema di contabilita' dei costi e' quello di
consentire  la  valutazione  dell'orientamento al costo dei valori di
terminazione nell'ottica di un operatore efficiente. Tale valutazione
puo',  tra  l'altro, consentire all'Autorita' la determinazione di un
sistema pluriennale di programmazione di riduzione dei valori massimi
di terminazione nell'ottica di fornire al mercato una possibilita' di
stabile programmazione ed alle imprese oggetto di regolamentazione la
possibilita'  di realizzare meccanismi competitivi, gia' previsti con
la  delibera  n. 338/99, tesi a raggiungere incrementi progressivi di
efficienza  rispetto  all'obiettivo programmato. L'elaborazione di un
eventuale  meccanismo di network cap per le reti mobili e' oggetto di
procedimento  istruttorio  separato  che  comunque  necessita,  quale
elemento  di valutazione del valore massimo di terminazione, dei dati
contabili   e   dell'individuazione   della  fascia  di  oscillazione
ragionevole  dei parametri relativi alla determinazione del costo del
capitale,   anche  tenendo  conto  della  rischiosita'  inerente  gli
investimenti necessari allo sviluppo delle reti di terza generazione.
  Udita   la  relazione  del  commissario  avv.  Alessandro  Luciano,
relatore   ai   sensi   dell'art.   32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
                  Sistema di contabilita' dei costi

  1.  Entro  quarantacinque  giorni  dalla  notifica  della  presente
delibera,  gli  operatori  mobili  aventi  notevole  forza di mercato
forniscono  all'Autorita'  i  dati  a  costi storici, per l'esercizio
2000,  conformemente  all'allegato  A  alla  presente delibera di cui
forma  parte  integrante.  Gli  operatori  mobili suddetti forniscono
altresi'  le  loro  stime relativamente alla determinazione del costo
del  capitale, anche ai fini di quanto previsto dall'art. 4, comma 7,
lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.
  2.  L'Autorita'  istituisce  un  gruppo  di lavoro congiunto con le
societa' TIM ed OPI, che formuli proposte sui seguenti temi:
    a) predisposizione della contabilita' relativa all'esercizio 2001
a  costi  correnti  anche  secondo  i  criteri  della raccomandazione
322/1998/CE e i criteri contabili di cui all'allegato A;
    b)  modificazioni ed integrazioni del sistema di contabilita' dei
costi  di  cui  all'allegato  A,  anche alla luce della necessita' di
verificare  il  rispetto  del  principio di non discriminazione nella
fornitura  dei  servizi  di interconnessione da parte degli operatori
mobili notificati;
    c) metodologia per la predisposizione della contabilita' relativa
all'esercizio  2002  a  costi incrementali di lungo periodo secondo i
criteri  della  raccomandazione  322/98/CE,  della comunicazione 98/C
84/03 e i criteri contabili di cui alla precedente lettera a);
  3.  Le  attivita' di cui al precedente comma 2, lettere a) e b), si
concludono  entro  centoventi  giorni  dalla  notifica  del  presente
provvedimento.  L'attivita' di cui al precedente comma 2, lettera c),
si conclude entro trecentosessanta giorni dalla notifica del presente
provvedimento.
  4.  Entro  centoventi  giorni  a partire dall'approvazione da parte
dell'Autorita'  dei  criteri di contabilita' a costi correnti, di cui
al  precedente  comma  2, lettera a), gli operatori mobili notificati
producono  in via sperimentale le risultanze contabili basate su tali
criteri  e  riferite  all'esercizio  2000.  Entro centoventi giorni a
partire  dall'approvazione  da  parte  dell'Autorita'  dei criteri di
contabilita'  a  costi  incrementali  di  lungo  periodo,  di  cui al
precedente  comma  2,  lettera  b),  gli  operatori mobili notificati
producono  in via sperimentale le risultanze contabili basate su tali
criteri e riferite all'esercizio 2001.
  La  presente  delibera  e'  notificata alle societa' Telecom Italia
Mobile  e  Omnitel Vodafone ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorita'.
    Napoli, 20 dicembre 2001
                                                 Il Presidente: Cheli