Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del  decreto-legge,  integrate con le modifiche apportate dalla legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )).

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
            Prestazioni aggiuntive programmabili da parte
      degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica

  1.   In  caso  di  accertata  impossibilita'  a  coprire  posti  di
infermiere  e  di  tecnico sanitario di radiologia medica mediante il
ricorso  a procedure concorsuali, le Aziende unita' sanitarie locali,
((  le Aziende ospedaliere, le residenze sanitarie assistenziali e le
case  di  riposo )), previa autorizzazione della Regione e nei limiti
delle  risorse  finanziarie  connesse  alle corrispondenti vacanze di
organico   ricomprese   nella   programmazione   triennale   di   cui
all'articolo  39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  e  successive  modificazioni,  hanno  facolta', non oltre il 31
dicembre 2003:
    a) di  riammettere  in  servizio infermieri e tecnici sanitari di
radiologia  medica che abbiano volontariamente risolto il rapporto di
lavoro  ((  da  non oltre cinque anni nel rispetto della procedura di
cui all'articolo 24 del CCNL integrativo del 20 settembre 2001 ));
    b) di  stipulare  contratti di lavoro, a tempo determinato, anche
al  di  fuori  delle  ipotesi  previste  (( dall'articolo 31 del CCNL
integrativo  del  20  settembre  2001 )), per la durata massima di un
anno,  rinnovabile,  con le modalita' ed i criteri indicati dai commi
2, 3, 4, 5, 6 e 7 dello stesso articolo.
  1-bis.  (( La facolta' di cui al comma 1 e' riconosciuta, non oltre
il  31  dicembre  2003,  anche  agli  istituti  di  ricovero e cura a
carattere  scientifico  nei limiti delle risorse finanziarie connesse
alle    corrispondenti   vacanze   di   organico   ricomprese   nella
programmazione  triennale  di  cui  all'articolo  39  della  legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni )).
  2.  Fermo  restando  il  vincolo  finanziario  di  cui al comma 1 e
comunque  non  oltre il 31 dicembre 2003, le Aziende unita' sanitarie
locali,  le Aziende ospedaliere, le Residenze sanitarie per anziani e
gli  Istituti di riabilitazione, (( gli istituti di ricovero e cura a
carattere  scientifico  e le case di riposo )), previa autorizzazione
della  Regione,  possono  remunerare agli infermieri dipendenti (( in
forza  di un contratto con l'azienda )) prestazioni orarie aggiuntive
rese  al di fuori dell'impegno di servizio, rispetto a quelle proprie
del  rapporto  di dipendenza; tali prestazioni (( sono rese in regime
libero    professionale    e    sono   assimilate,   ancorche'   rese
all'amministrazione  di  appartenenza, al lavoro subordinato, ai soli
fini  fiscali  e  contributivi  ivi  compresi  i premi e i contributi
versati all'INAIL )).
  3.  Sono ammessi a svolgere prestazioni aggiuntive gli infermieri e
(( i tecnici sanitari di radiologia medica )) dipendenti dalla stessa
Amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti:
    a) essere  in  servizio  con  rapporto di lavoro a tempo pieno da
almeno sei mesi;
    b) essere  esenti  da  limitazioni  anche parziali o prescrizioni
alle mansioni come certificate dal medico competente;
    c) non  beneficiare,  nel mese in cui e' richiesta la prestazione
aggiuntiva,  di  istituti  normativi o contrattuali che comportino la
riduzione,  a  qualsiasi titolo, dell'orario di servizio, comprese le
assenze per malattia.
  4.  L'Amministrazione  interessata  utilizza  in via prioritaria le
prestazioni  aggiuntive  per garantire gli standard assistenziali nei
reparti di degenza e l'attivita' delle sale operatorie.
  5.   La   tariffa   di   tali   prestazioni   aggiuntive  a  favore
dell'Amministrazione  di  appartenenza  e i tetti massimi individuali
della   stessa   sono   determinati,   previa   consultazione   delle
organizzazioni  sindacali  in  sede decentrata, in misura compatibile
con il vincolo finanziario di cui al comma 1.
  6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1,  lettera  b), 2 e 5 si
applicano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n. 165, sino all'entrata in vigore di una specifica
disciplina  contrattuale  e,  comunque,  non  oltre  la  data  del 31
dicembre 2003.
  7.   ((   Il   Ministro   della   salute,   sentito   il   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, individua, con
proprio  decreto  emanato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge  23  agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente
per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento  e  Bolzano,  le  figure  di operatori professionali dell'area
sanitaria, fatte salve le competenze gia' attribuite alle professioni
sanitarie  disciplinate  dalle  leggi  26  febbraio 1999, n. 42, e 10
agosto  2000, n. 251, nonche', di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, le figure professionali operanti nell'area
socio-sanitaria  ad  alta  integrazione  sanitaria che possono essere
formate attraverso corsi organizzati a cura delle regioni senza nuovi
o  maggiori  oneri per la finanza statale. Con lo stesso decreto sono
stabiliti  standard minimi di insegnamento teorico e di addestramento
pratico,  nonche'  i  principi  per la composizione della commissione
esaminatrice  e  per  l'espletamento  dell'esame finale senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica )).
  8.  Fino  a  quando  non  si  procedera'  ai sensi del comma 7, per
l'operatore socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui
all'accordo  intervenuto  il  22 febbraio  2001 in sede di Conferenza
Stato-regioni  tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento
e   di   Bolzano.  Con  la  stessa  procedura  e'  disciplinata,  per
l'operatore socio-sanitario la formazione complementare in assistenza
sanitaria   che   consente  a  detto  operatore  di  collaborare  con
l'infermiere  o  con  l'ostetrica  e  di  svolgere  alcune  attivita'
assistenziali  in  base  all'organizzazione dell'unita' funzionale di
appartenenza   e   conformemente   alle  direttive  del  responsabile
dell'assistenza   infermieristica   od   ostetrica  o  sotto  la  sua
supervisione.
  9.   Il   conseguimento   del  master  di  primo  livello  di  tipo
specialistico  in  Scienze  infermieristiche  ((  e delle professioni
sanitarie )), organizzato dalle universita' ai sensi dell'articolo 3,
comma  8,  del  decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, costituisce titolo
valutabile ai fini della carriera.
  10.  ((  I  diplomi,  conseguiti in base alla normativa precedente,
dagli  appartenenti  alle  professioni sanitarie di cui alle leggi 26
febbraio  1999,  n.  42,  e  10  agosto  2000, n. 251, e i diplomi di
assistente  sociale  sono  validi  ai  fini  dell'accesso ai corsi di
laurea  specialistica,  ai  master  ed agli altri corsi di formazione
post-base  di  cui  al  decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca  scientifica  e  tecnologica 3 novembre 1999, n.509, attivati
dalle  universita'  )). All'articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto
1999,  n.  264,  alla lettera a), dopo la parola: "architettura" sono
inserite  le  seguenti:  "ai  corsi  di  laurea  specialistica  delle
professioni sanitarie,".
  10-bis.   ((   Le  Aziende  unita'  sanitarie  locali,  le  aziende
ospedaliere,  le  altre  istituzioni  e  enti  che svolgono attivita'
sanitarie  e  socio-sanitarie  possono  assumere  personale sanitario
diplomato  o laureato non medico residente in altri Paesi dell'Unione
europea, fermo restando il vincolo finanziario di cui al comma 1 )).
  10-ter.  ((  Il Ministro della salute puo' autorizzare le regioni a
compiere  gli atti istruttori di verifica per il rilascio del decreto
ministeriale  di riconoscimento dei titoli abilitanti per l'esercizio
in Italia della specifica professione )).
  11.  In  ogni  caso  restano  fermi  i  vincoli finanziari previsti
dall'Accordo  tra  Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto
2001.
 
          Riferimenti normativi:
              -  Si riporta il testo dell'art. 39, commi 19 e 20-bis,
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni,  recante:  "Misure  per  la  stabilizzazione
          della finanza pubblica":
              "19.  Le  regioni,  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  Camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al comma 1, finalizzandoli alla riduzione programmata delle
          spese di personale.
              (Omissis).
              20-bis.  Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando  quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
          proprie  politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
          riduzione   complessiva   della   spesa  di  personale,  in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
          mediante  l'incremento  della  quota di personale ad orario
          ridotto  o  con altre tipologie contrattuali flessibili nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento  di funzioni e competenze. Per le universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51.".
              - Si riporta il testo dell'art. 24 del CCNL integrativo
          del 20 settembre 2001:
              "Art.  24 (Ricostituzione del rapporto di lavoro). - 1.
          Il  dipendente  che  abbia interrotto il rapporto di lavoro
          per proprio recesso o per motivi di salute puo' richiedere,
          entro  due  anni  dalla  data di cessazione del rapporto di
          lavoro, la ricostituzione dello stesso.
              2.  L'azienda  si pronuncia entro sessanta giorni dalla
          richiesta;   in  caso  di  accoglimento  il  dipendente  e'
          ricollocato  nella categoria e profilo rivestiti al momento
          delle  dimissioni,  secondo  il  sistema di classificazione
          applicato  nell'azienda  all'atto  della ricostituzione del
          rapporto   di   lavoro.   Allo   stesso  e'  attribuito  il
          trattamento  economico iniziale del profilo, con esclusione
          delle   fasce   retributive   e   della  RIA  a  suo  tempo
          eventualmente maturate.
              3.  La  stessa  facolta'  di  cui al comma 1 e' data al
          dipendente, senza limiti temporali, nei casi previsti dalle
          disposizioni di legge relative all'accesso al lavoro presso
          le  pubbliche amministrazioni in correlazione al riacquisto
          della  cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione
          europea.
              4.   Nei   casi   previsti  dai  precedenti  commi,  la
          ricostituzione  del  rapporto  di  lavoro e', in ogni caso,
          subordinata  alla  disponibilita'  del corrispondente posto
          nella  dotazione  organica  dell'azienda ed al mantenimento
          del  possesso  dei  requisiti  generali per l'assunzione da
          parte     del    richiedente    nonche'    all'accertamento
          dell'idoneita'  fisica  se  la  cessazione del rapporto sia
          stata causata da motivi di salute.
              5.   Qualora  il  dipendente  riammesso  goda  gia'  di
          trattamento   pensionistico   si   applicano   le   vigenti
          disposizioni  in  materia di ricongiunzione e di divieto di
          cumulo.  Allo  stesso,  fatte salve le indennita' percepite
          agli  effetti  del trattamento di previdenza per il periodo
          di   servizio   prestato  prima  della  ricostituzione  del
          rapporto di lavoro, si applica l'art. 46.
              6. E' disapplicato l'art. 59 del decreto del Presidente
          della Repubblica n. 761/1979.".
              - Si riporta il testo dell'art. 31 del CCNL integrativo
          del 20 settembre 2001, che sostituisce l'art. 17 del CCNL 1
          settembre 1995:
              "Art.  31  (Assunzioni  a  tempo  determinato). - 1. In
          applicazione  e  ad  integrazione  di quanto previsto dalla
          legge   n.   230/1962   e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni  e  dell'art.  23,  comma  1,  della  legge 27
          febbraio  1987,  n.  56,  l'azienda  o  ente puo' stipulare
          contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo
          determinato nei seguenti casi:
                a) in   sostituzione  di  personale  assente,  quando
          l'assenza  superi  i quarantacinque giorni consecutivi, per
          tutta  la  durata del restante periodo di conservazione del
          posto dell'assente;
                b) in   sostituzione   di   personale   assente   per
          gravidanza  e  puerperio,  per  astensione  obbligatoria  o
          facoltativa  previste dalle leggi n. 1204 del 1971 e n. 903
          del 1977;
                c) per  assunzioni  legate  a  particolari  punte  di
          attivita'  per esigenze straordinarie nel limite massimo di
          sei  mesi,  quando alle stesse non sia possibile far fronte
          con il personale in servizio;
                d) temporanea  copertura di posti vacanti nei singoli
          profili  professionali per un periodo massimo di otto mesi,
          purche'  sia  gia' stato bandito il pubblico concorso o sia
          gia'  stata  avviata  la  procedura  di  selezione  per  la
          copertura dei posti stessi;
                e) per   attivita'   connesse  allo  svolgimento  dei
          progetti  finalizzati  secondo  la  disciplina dell'art. 7,
          comma 6, della legge 28 dicembre 1988, n. 554, in base alle
          vigenti disposizioni.
              2.  Per  la  selezione  del  personale  da reclutare in
          attuazione  del  comma  1,  le  aziende ed enti applicano i
          principi  previsti  dall'art. 9 della legge 20 maggio 1985,
          n. 207.
              3.  Nei  casi  di  cui al comma 1, lettere a) e b), nel
          contratto   individuale  e'  specificato  per  iscritto  il
          nominativo del dipendente sostituito.
              4.  Il  rapporto  di lavoro si risolve automaticamente,
          senza  diritto  al  preavviso,  alla  scadenza indicata nel
          contratto  individuale  ovvero anche prima di tale data con
          il rientro in servizio del lavoratore sostituito. In nessun
          caso  il  rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  puo'
          trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
              5.  L'assunzione puo' avvenire con rapporto di lavoro a
          tempo  pieno  o  parziale  per  le figure per le quali tale
          rapporto puo' essere costituito.
              6.  Al personale assunto a tempo determinato si applica
          il  trattamento economico e normativo previsto dal presente
          contratto  per  il personale assunto a tempo indeterminato,
          con le seguenti precisazioni:
                le ferie sono proporzionali al servizio prestato;
                in  caso  di  assenza per malattia, fermi rimanendo i
          criteri  stabiliti  dagli  articoli  23  e  24  del  CCNL 1
          settembre  1995, in quanto compatibili, si applica l'art. 5
          del  decreto-legge  12 settembre  1983, n. 463, convertito,
          con  modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638. I
          periodi  di  trattamento  economico  intero  o ridotto sono
          stabiliti  in misura proporzionale secondo i criteri di cui
          all'art.  23, comma 6, del CCNL 1 settembre 1995, salvo che
          non  si  tratti  di  un  periodo di assenza inferiore a due
          mesi.  Il  trattamento  economico  non puo' comunque essere
          erogato  oltre  la  cessazione  del  rapporto di lavoro. Il
          periodo  di conservazione del posto e' pari alla durata del
          contratto  e  non  puo'  in  ogni  caso superare il termine
          massimo fissato dall'art. 23 del CCNL 1 settembre 1995;
                possono  essere concessi permessi non retribuiti fino
          a  un  massimo di dieci giorni, salvo il caso di matrimonio
          in cui si applica l'art. 21 del CCNL 1 settembre 1995;
                non  possono  essere  concesse  le aspettative di cui
          all'art. 12.
              7. Il contratto a termine e' nullo e produce unicamente
          gli effetti dell'art. 2126 del codice civile quando:
                a) l'apposizione  del  termine  non  risulta  da atto
          scritto;
                b) sia  stipulato  al di fuori delle ipotesi previste
          nei commi precedenti".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 39 della citata legge
          27  dicembre  1997,  n.  449  e  successive  modificazioni,
          recante:  "Misure  per  la  stabilizzazione  della  finanza
          pubblica":
              "Art.  39  (Disposizioni  in  materia  di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31  dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al
          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al  numero  delle  unita'  in  servizio  alla  data  del 31
          dicembre  1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore
          riduzione   non  inferiore  all'1  per  cento  rispetto  al
          personale  in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001
          deve  essere  realizzata  una  riduzione  di  personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi  espletati  alla  data  del 30 settembre 1999. Per
          ciascuno  degli  anni  2002  e 2003 deve essere realizzata,
          un'ulteriore  riduzione di personale non inferiore allo 0,5
          per  cento  rispetto  a  quello  in servizio al 31 dicembre
          1997.
              2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto delle
          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai
          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  Ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno.
              3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di
          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei
          Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo
          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  Ministri
          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
              3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria   di   cui   al  comma  3  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, da emanare a
          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle
          assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
          3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e delle
          specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per  il pieno
          adempimento dei compiti istituzionali.
              3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei Ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          Ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici  con organico superiore a duecento
          unita',  i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
          una  apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3  febbraio 1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma  4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.
              4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
          1  a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
          di  personale,  secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
          15.
              5.  Per  il  potenziamento delle attivita' di controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri
          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
          unita' di personale.
              6.  Al  fine  di  potenziare la vigilanza in materia di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo
          delle  direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale; il predetto Istituto provvede a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al servizio
          ispettivo.
              7.   Con   regolamento   da  emanare  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri e del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, previo parere delle competenti Commissioni
          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23  agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i criteri e le
          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle direzioni regionali e provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita':
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,
          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze;
                b) il  numero  dei  posti da mettere a concorso nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,
          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;
                c) i  concorsi  consistono  in una prova attitudinale
          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio
          interdisciplinare;
                d) la     prova     attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali;
                e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad una sola
          procedura concorsuale.
              9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi si applicano le
          disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della
          legge  4  agosto  1975,  n.  397, in materia di graduatoria
          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto
          economico,  nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43
          del   decreto   legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              10.  Per  assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,
          comma  2,  lettera  b),  del  decreto  del Presidente della
          Repubblica  27  marzo  1992,  n.  287,  due aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del  comma  5,  nonche'  altri funzionari gia' addetti agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
          carattere oggettivo.
              11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
          al  comma  5, si procede alla riduzione proporzionale delle
          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori
          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al
          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai
          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
          ruoli.
              12.  (Sostituisce  il  comma  47  dell'art. 1, legge 23
          dicembre 1996, n. 662).
              13.  Le  graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
          sensi  dell'art.  28,  comma  2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
          data della loro approvazione.
              14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con la
          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono
          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.
          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per
          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai
          piani  o  progetti  di  cui all'art. 6 del decreto-legge 21
          marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
              15.  Le  amministrazioni  dello Stato possono assumere,
          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure
          previste   dal   comma   3,   personale   dotato   di  alta
          professionalita',   anche   al  di  fuori  della  dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista  dall'art.  3,  comma  5,  della legge 24 dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti
          legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche
          competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si
          applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11.
              16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  1  gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12,  comma  3,  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli
          ordinamenti  professionali  e,  comunque,  non  oltre il 31
          dicembre 1998.
              18.  Allo  scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
          assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre   di   ciascun  anno,  anche  la  percentuale  del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo  parziale  o altre tipologie contrattuali flessibili,
          salvo  che  per  le Forze armate, le Forze di polizia ed il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
          puo'  essere  inferiore  al  50  per cento delle assunzioni
          autorizzate  salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni  di  personale.  Per  le amministrazioni che non
          hanno  raggiunto  una  quota  di personale a tempo parziale
          pari  almeno  al  4 per cento del totale dei dipendenti, le
          assunzioni   possono  essere  autorizzate,  salvo  motivate
          deroghe,  esclusivamente  con  contratto  a tempo parziale.
          L'eventuale  trasformazione  a tempo pieno puo' intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale  che  non  sia  preposto  alla  titolarita' di
          uffici,  con  conseguenti effetti sul trattamento economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro.
              19.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
          spese di personale.
              20.   Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le
          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di
          cui  ai  commi  1  e  18,  adeguando, ove occorra, i propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.
              20-bis.  Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando  quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
          proprie  politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
          riduzione   complessiva   della   spesa  di  personale,  in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
          mediante  l'incremento  della  quota di personale ad orario
          ridotto  o  con altre tipologie contrattuali flessibili nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento  di funzioni e competenze. Per le universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
              20-ter.     Le     ulteriori    economie    conseguenti
          all'applicazione   del  presente  articolo,  realizzate  in
          ciascuna   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici  con  organico  superiore a duecento unita', sono
          destinate,  entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di cui
          all'art.  43,  comma  5,  ai  fondi  per  la contrattazione
          integrativa   di   cui   ai  vigenti  contratti  collettivi
          nazionali  di  lavoro ed alla retribuzione di risultato del
          personale  dirigente.  Con  la  medesima  destinazione e ai
          sensi  del  predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza  di personale di una percentuale superiore allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione   annua  di  cui  al  comma  2  possono  comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite.
              21.   Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale
          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga
          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
              22.  Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
          n.   59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e'
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi  di  un  contingente  integrativo di personale in
          posizione  di  comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
          di  cinquanta  unita', appartenente alle amministrazioni di
          cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici  economici.  Si applicano le disposizioni previste
          dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
          Il   personale   di  cui  al  presente  comma  mantiene  il
          trattamento  economico fondamentale delle amministrazioni o
          degli  enti  di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
          carico  di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
          al   presente  comma  sono  attribuiti  l'indennita'  e  il
          trattamento  economico accessorio spettanti al personale di
          ruolo  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu'
          favorevoli.  Il  servizio prestato presso la Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri  e'  valutabile  ai  fini  della
          progressione della carriera e dei concorsi.
              23.  All'art.  9, comma 19, del decreto-legge 1 ottobre
          1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          novembre  1996, n. 608, le parole: "31 dicembre 1997", sono
          sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 1998". Al comma l8
          dell'art.  1  della  legge  28  dicembre 1995, n. 549, come
          modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c), della legge
          15  maggio 1997, n. 127, le parole "31 dicembre 1997", sono
          sostituite  dalle seguenti: "31 dicembre 1998". L'eventuale
          trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n.
          549  del  1995  avviene nell'ambito della programmazione di
          cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
              24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio
          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,
          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo.
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si
          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti
          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime  orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma
          58-bis,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, introdotto
          dall'art.  6  del  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
          n.  140,  devono  essere emanati entro novanta giorni dalla
          data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge.  In
          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato
          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di
          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al
          comma  25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
          dipendente.
              27.  Le  disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
          legge  23 dicembre  1996, n. 662, in materia di rapporto di
          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale
          dipendente  delle  regioni  e degli enti locali finche' non
          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto
          normativo.
              28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
          comma  62,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  non  e' opponibile il
          segreto d'ufficio.".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2,  comma  3, del
          decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni pubbliche":
              "3.  I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2
          sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono
          stipulati  secondo  i  criteri  e le modalita' previste nel
          titolo  III  del  presente decreto; i contratti individuali
          devono conformarsi ai principi di cui all'art. 45, comma 2.
          L'attribuzione   di  trattamenti  economici  puo'  avvenire
          esclusivamente   mediante   contratti  collettivi  o,  alle
          condizioni  previsate,  mediante  contratti individuali. Le
          disposizioni  di  legge,  regolamenti o atti amministrativi
          che  attribuiscono  incrementi  retributivi non previsti da
          contratti   cessano   di   avere   efficacia   a  far  data
          dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I
          trattamenti  economici  piu'  favorevoli  in godimento sono
          riassorbiti  con  le  modalita' e nelle misure previste dai
          contratti   collettivi   e  i  risparmi  di  spesa  che  ne
          conseguono  incrementano  le  risorse  disponibili  per  la
          contrattazione collettiva.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 3, della
          legge   23   agosto  1988,  n.  400,  recante:  "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri":
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - La   legge   26 febbraio   1999,   n.  42,  concerne:
          "Disposizioni in materia di professioni sanitarie".
              - La   legge   10 agosto   2000,   n.   251,  concerne:
          "Disciplina  delle  professioni sanitarie infermieristiche,
          tecniche,  della  riabilitazione, della prevenzione nonche'
          della professione ostetrica".
              - L'accordo   intervenuto   il   22  febbraio  2001  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
          91 del 19 aprile 2001.
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 8, del decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica  3 novembre 1999, n. 509, recante: "Regolamento
          recante   norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
          atenei":
              "8.  Restano  ferme  le  disposizioni di cui all'art. 6
          della  legge  19 novembre  1990,  n.  341,  in  materia  di
          formazione  finalizzata e di servizi didattici integrativi.
          In  particolare, in attuazione dell'art. 1, comma 15, della
          legge  14  gennaio  1999,  n.  4,  le  universita'  possono
          attivare,  disciplinandoli  nei  regolamenti  didattici  di
          ateneo,  corsi  di  perfezionamento  scientifico  e di alta
          formazione   permanente   e   ricorrente,   successivi   al
          conseguimento  della  laurea  o della laurea specialistica,
          alla   conclusione  dei  quali  sono  rilasciati  i  master
          universitari di primo e di secondo livello.".
              - Per  le  leggi  26  febbraio 1999, n. 42, e 10 agosto
          2000, n. 251, si veda il riferimento in nota.
              - Si  riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lettera a)
          della  legge  2 agosto  1999,  n.  264,  recante: "Norme in
          materia  di accessi ai corsi universitari", come modificato
          dal presente articolo:
              "1. Sono programmati a livello nazionale gli accessi:
                a) ai  corsi  di  laurea  in medicina e chirurgia, in
          medicina  veterinaria,  in odontoiatria e protesi dentaria,
          in  architettura,  ai  corsi  di laurea specialistica delle
          professioni   sanitarie,   nonche'   ai  corsi  di  diploma
          universitario,  ovvero individuati come di primo livello in
          applicazione  dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio
          1997,  n.  127,  e successive modificazioni, concernenti la
          formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico
          e  della  riabilitazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del
          decreto  legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
          modificazioni,  in  conformita'  alla normativa comunitaria
          vigente  e  alle  raccomandazioni  dell'Unione  europea che
          determinano   standard  formativi  tali  da  richiedere  il
          possesso di specifici requisiti;".