Art. 1-bis.
   (( Modifica al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ))

((  1.  All'articolo 2,  comma  1, lettera d), numero 1), del decreto
legislativo  19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: "o in clinica
del  lavoro",  sono  inserite  le  seguenti:  "o in igiene e medicina
preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni" )).
 
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto  legislativo  19 settembre  1994, n. 626,
          reca:  "Attuazione  delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il
          miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
          durante il lavoro".
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d),
          numero  1),  del  citato  decreto  legislativo 19 settembre
          1994, n. 626, come modificato dal presente articolo:
              "Art.   2   (Definizioni).  -  1.  Agli  effetti  delle
          disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
                (Omissis);
                d) medico  competente:  medico in possesso di uno dei
          seguenti titoli:
                  1) specializzazione  in  medicina  del  lavoro o in
          medicina  preventiva  dei  lavoratori  e  psicotecnica o in
          tossicologia  industriale  o  in  igiene  industriale  o in
          fisiologia  ed  igiene del lavoro o in clinica del lavoro o
          in  igiene  e  medicina  preventiva  o in medicina legale e
          delle  assicurazioni ed altre specializzazioni individuate,
          ove  necessario,  con decreto del Ministro della sanita' di
          concerto  con  il Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica;".