Art. 2.

  1.  Per  la  segnalazione di tali malattie deve essere osservato il
flusso  informativo  descritto nell'allegato 1, utilizzando la scheda
in  allegato  2,  che  costituiscono,  entrambi, parte integrante del
presente  decreto. Le segnalazioni e i dati relativi vengono raccolti
in  una unica base di dati del Ministero della salute e dell'Istituto
superiore   di   sanita'.  La  gestione  della  base  di  dati  e  la
classificazione  dei  casi  sono  affidate  all'Istituto superiore di
sanita'.  Alla base di dati accedono le regioni a statuto ordinario e
speciale  e  le province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti
di  propria  competenza  nel rispetto della tutela della riservatezza
dei dati sensibili.