Art. 2. 1. Per la segnalazione di tali malattie deve essere osservato il flusso informativo descritto nell'allegato 1, utilizzando la scheda in allegato 2, che costituiscono, entrambi, parte integrante del presente decreto. Le segnalazioni e i dati relativi vengono raccolti in una unica base di dati del Ministero della salute e dell'Istituto superiore di sanita'. La gestione della base di dati e la classificazione dei casi sono affidate all'Istituto superiore di sanita'. Alla base di dati accedono le regioni a statuto ordinario e speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per gli aspetti di propria competenza nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati sensibili.